TRATTAMENTO FISCALE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
E’ stata nuovamente prorogata la finestra “fiscale” per addivenire al versamento
dell’imposta sostitutiva in materia di rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni
introdotta ab origine dalla L. 448/2001 agli art. 5) e 7). E’ quanto emerge dal disegno di legge di Bilancio 2023.
Nella fattispecie l’imposta sostitutiva può essere opzionata da ogni contribuente purchè
non in regime di impresa per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni negoziate e non
negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1’ gennaio 2023 e versata
secondo le seguenti finestre temporali:
1) In misura integrale entro il 30 giugno 2023;
2) In misura rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro:
– 30 giugno 2023;
– 30 giugno 2024;
– 30 giugno 2025;
Per la quota di importo rateizzato successivo al primo versamento si applicano interessi
pari al 3%. Di non secondaria importanza è ovviamente l’aliquota da applicarsi al maggior valore periziato per i beni posseduti al 1 gennaio 2023. Infatti è stata confermata la precedente aliquota pari al 14% da applicarsi al valore fiscalmente riconosciuto.
Per quanto concerne il profilo soggettivo qui di seguito elenchiamo chi può usufruire dell’attuale agevolazione fiscale:
- persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
se alla data del 1° gennaio 2023 posseggono: - terreni edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.
Come anzidetto deve trattarsi di beni detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o
professioni.
Sotto il profilo oggettivo invece l’aliquota oggetto della rideterminazione deve essere
calcolata: - sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; - sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con
riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi
rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Nell’ambito delle operazioni straordinarie d’impresa tale agevolazione fiscale trova un
importante riscontro in particolar modo nel momento in cui le operazioni di
riorganizzazione societarie si allineano a temi di passaggio generazionale all’interno della
medesima azienda.
Basti pensare a scenari sempre più comuni nel tessuto imprenditoriale italiano delle
piccole e medie imprese all’interno del quale ogni anno si registrano sempre un maggior
numero di operazioni di aggregazione industriale attraverso l’ingresso nel capitale di player finanziari e/o industriali.
In mancanza di un’agevolazione fiscale di tale portata si potrebbe di fatto assistere ad un
inceppamento di questo meccanismo ritrovando titolari di impresa restii ad avventurarsi
verso operazioni di compravendita di quote sociali od azioni ritenute fiscalmente non più
così efficienti.
Difatti rispetto ad un’aliquota ordinaria del 26% disposta dall’art. 67, comma 1, lettera a), b),
c) e c)-bis del TUIR da calcolarsi sulla plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo
oneroso per esempio di una partecipazione detenuta da una persona fisica, l’agevolazione
de quo permette al cedente di sterilizzare il delta risultante tra il costo d’acquisto ed il
valore fiscalmente riconosciuto applicando di fatto un’aliquota inferiore di 12 punti
percentuali, pari al 14%, sul valore della partecipazione rivalutata.
Risulta conseguentemente di fondamentale importanza che il contribuente effettui
correttamente il calcolo di convenienza fiscale sul bene o la partecipazione rivalutata
rispetto a quanto sarebbe obbligato a versare a titolo d’imposta in regime ordinario.
Per quanto riguarda la questione degli adempimenti i soggetti interessati devono entro il
30 giugno 2023:
1) Redigere perizia asseverata da un professionista abilitato iscritto presso uno degli
Albi professionali indicati nel disegno di Legge;
2) versare un’imposta sostitutiva nella misura del 14%, utilizzando il modello F24,
indicando: - 2023 come anno di riferimento;
- i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.
3) indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata
eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei
terreni;
Autore: Dott. Mauro Misino